Statuto della Pro loco


STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “PRO LOCO SCANDALE”
Art. 1
Nel Comune di Scandale è costituita un’associazione denominata “PRO LOCO SCANDALE” con sede in Scandale, Corso Umberto. Eventuali variazioni della predetta sede così come l’istituzione di sedi operative non comportano modifiche statutarie e possono essere assunte con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 2
1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di Scandale e favorire il miglioramento della qualità della vita dei suoi residenti.
2. La Pro Loco Scandale non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima attraverso il concetto di volontariato ispirato ai principi delle pari opportunità e del rispettoso dei diritti inviolabili della persona. L’ordinamento interno è ispirato a principi di eguaglianza e di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito dell’attività di promozione ed utilità sociale, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. All'atto dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Crotone, la denominata "Pro Loco Scandale di Scandale “ troverà riconoscimento, sostegno e tutela a norma di legge.
4. La Pro Loco può aderire all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), attraverso i suoi organi periferici, nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI. Può inoltre consorziarsi con Enti, altre Pro Loco ed altre realtà associative.
Art. 3- Finalità e Attività
1. La Pro Loco Scandale ha per scopo il prevalente soddisfacimento degli interessi turistici della collettività locale da realizzare in armonia con quella svolta dagli organi turistici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
2. In particolare, la Pro Loco, si propone di:
a) svolgere iniziative rivolte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folkloristico e ambientale della località;
b) svolgere attività ed iniziative di accoglienza ed intrattenimento dei turisti finalizzate ad aumentare il livello della loro soddisfazione ;
c) svolgere iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico, verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
d) svolgere iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
e) svolgere attività di assistenza ed informazione turistica;
f) svolgere attività ricreative e di spettacolo teatrale/musicale che coinvolgano gli Scandalesi.
g) svolgere attività di socialità civica;
h) realizzare manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico, anche d’intesa ed in collaborazione con le Pro Loco facenti parte dello stesso sistema turistico;
i) diventare parte attiva dell’eventuale sistema turistico locale operante nel proprio territorio;
j) istituire e/o gestire strutture a carattere museale, artistico, turistico, culturale, sportivo e di raccolte documentali;
k) istituire e/o gestire, previa convenzione con la Provincia, strutture I.A.T;
l) istituire e/o gestire, ovvero proporre l’istituzione di Corsi professionali inerenti all’attività museale, l’attività artigianale e quella turistica;
m) collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati d’interesse turistico;
n) produrre e realizzare un periodico/ notiziario a carattere locale, di prodotti radiofonici- televisivi e multimediali per lo sviluppo dell’attività turistica;
o) intervenire nella gestione ed organizzazione per conto d’enti pubblici e privati che partecipano a borse e fiere del turismo;
p) collaborare con l’Ente Provinciale per il Turismo di Crotone / Assessorato per il Turismo del Comune di Scandale alla propaganda intesa a diffondere la conoscenza di Scandale ed a favorire il concorso dei forestieri;
q) adempiere le funzioni che l ’Ente Provinciale per il Turismo di Crotone o l’Assessorato per il Turismo del Comune di Scandale vorranno demandare.
Art. 4 - Soci
1. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune, ed altresì coloro che, nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 6, pur non residenti, sono interessati alle finalità statuarie della Pro Loco.
2. I soci della Pro Loco di Scandale si distinguono in:
a) Soci ordinari;
b) Soci sostenitori;
c) Soci benemeriti;
d) Soci onorari;
Sono soci ordinari coloro i quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea;
Sono soci sostenitori coloro i quali oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie;
Sono soci benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco;
Sono soci onorari i soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.
3. L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
Art. 5 – Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i Soci, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di:
a) voto per eleggere gli organi sociali, purché la qualità dei soci sia posseduta da almeno un anno;
b) essere eletti alle cariche sociali purché la qualità di soci sia posseduta da almeno due anni;
c) voto per l'approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti purché la qualità dei soci sia posseduta da almeno un anno;
d) ricevere la tessera sociale;
e) frequentare i locali di proprietà e/o di possesso dell'Associazione;
f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
g) ottenere tutte le facilitazioni che comporta la qualifica di Socio di Pro Loco, in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco stessa.
2. I Soci hanno il dovere di:
a) rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco;
b) versare la quota sociale annuale entro la data annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
c) non operare in danno della Pro Loco, dell'immagine della stessa e della località pertinente.
Art. 6 - Ammissione ed esclusione del socio
1. L'iscrizione all’associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo, che si dovrà pronunciare sull'accoglimento o meno entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento effettivo.
2. Tale domanda vale come accettazione integrale dei contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti sociali.
3. Il socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale che, essendo destinata a finanziare l'attività dell'Associazione e non avendo, pertanto, alcuna finalità speculativa, non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di alcun interesse o rivalutabilità monetaria.
4. Sono soci della Pro Loco tutti coloro che ne accettano, tramite la domanda di iscrizione, lo Statuto ed i Regolamenti e sono, nel contempo, in regola con i pagamenti sociali.
5. Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l'importo stabilito per la quota sociale al momento della presentazione della domanda di iscrizione, tutti i soci devono effettuare il versamento entro la data annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
6. La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, con decorrenza immediata, dal giorno stesso della regolare acquisizione delle stesse, in forma scritta, da parte del Consiglio Direttivo;
b) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il socio sia venuto meno ai doveri sociali;
c) per causa di morte;
d) automaticamente, per morosità riguardante il pagamento della quota sociale o di qualsiasi
altra somma dovuta alla Pro Loco qualora, a seguito di specifica messa in mora da parte del
Consiglio Direttivo, entro i termini stabiliti dallo stesso, non sia stato effettuato il versamento richiesto.
Art. 7 - Organi dell'Associazione
1. Sono organi della Pro Loco Scandale di Scandale :
a) l' Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
d) il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Gli Organi di cui al punto1 lettere b) c) d) sono eletti dall’Assemblea dei soci.
3. Tutte le cariche all'interno dell'Associazione sono elettive e gratuite, hanno una durata di quattro anni e sono rinnovabili.
Art. 8 - Assemblea dei Soci
1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale come previsto nel precedente articolo 5, punto 2 -b.
2. Ciascun socio dispone di un solo voto. Può inoltre rappresentare un altro solo socio per delega scritta.
3. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, pertanto, le decisioni adottate in tale ambito, in conformità alla legge ed al presente Statuto, sono vincolanti per tutti i consociati.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per determinazione propria, o a seguito di previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto.
5. La convocazione, da inviare non meno di 10 giorni prima dell'adunanza, con recapito postale ordinario al domicilio dei soci, o mediante fax o posta elettronica, deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.
6. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.
7. Della convocazione dell'assemblea, del suo ordine del giorno, della data, ora e luogo fissati per la prima e seconda convocazione, deve essere informata la Provincia di Crotone, ed inoltre, fornita idonea pubblicità con affissione della convocazione nella sede della Pro Loco ed altre forme di opportuna comunicazione, anche telematica.
8. L'Assemblea detiene i poteri per conseguire gli scopi sociali, in particolare:
a) eleggere a scrutinio segreto il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti ;
b) approvare il bilancio consuntivo e il programma delle attività svolte;
c) approvare il bilancio preventivo e il programma delle attività previste ;
d) deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto ed ai Regolamento sociali;
e) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dei
quali prima della convocazione dell'Assemblea sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da
parte del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
9. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
10. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l'elezione degli organi sociali.
11. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e votanti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
12. L'Assemblea straordinaria è convocata mediante avviso individuale tramite fax, posta elettronica o raccomandata postale o a mano:
a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci in regola con le quote sociali;
d) per le modifiche del presente Statuto e per lo scioglimento della Pro Loco.
13. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto e presenti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
14. Le risultanze delle assemblee ordinarie e straordinarie, vengono trasmesse alla Provincia di Crotone.
15. Una copia delle deliberazioni deve essere affissa presso la sede stessa della Pro Loco, in modo ben visibile, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, così come i bilanci preventivi, consuntivi e qualsiasi altra forma dovuta di rendiconto.
16. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
17. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere verbalizzate dal Segretario e sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci.
18. Nel verbale devono essere inserite, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
Art. 9 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco Scandale di Scandale è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri con voto pieno deliberativo, compreso il Presidente, comunque in numero dispari, che vengono eletti dall'Assemblea con votazione segreta. Alle sedute del Consiglio può essere invitato, con parere consultivo, il Sindaco del Comune.
2. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene stabilito dalla Assemblea dei soci regolarmente costituita, che delibera il rinnovo degli organi scaduti.
3. Le schede di votazione possono indicare più nominativi, purché le preferenze indicate non superino i 2/3 del numero dei componenti da eleggere.
4. I membri dei Consiglio Direttivo saranno dichiarati eletti secondo il numero di preferenze ottenute nella votazione espressa dall’Assemblea dei Soci. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
5. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
6. Qualora, uno o più Consiglieri, dovessero decadere, per qualunque motivo, dalla carica, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti ed a parità di voti si applicheranno le modalità indicate dal 4' comma del presente articolo.
7. I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell'avvenuta surroga, disposta dal Consiglio Direttivo, fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
8. Qualora non siano più disponibili persone aventi diritto per la surroga, si procederà ad elezioni suppletive solo ed esclusivamente per i componenti mancanti. Nel caso in cui vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei componenti, si dovrà procedere obbligatoriamente al rinnovo dell’intero organo.
9. Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed orienta, in armonia con essa, l'attività dell'Associazione.
10. Esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea. In particolare:
a) progetta e gestisce l’attività ordinaria e le iniziative operative,
b) predispone i Regolamenti sociali, riguardante disposizioni di funzionamento ed
organizzazione non contemplate nel presente Statuto e lo svolgimento dei servizi dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'Associazione nei
limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, con particolare
riferimento ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;
d) formula proposte operative da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei Soci;
e) sottopone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo all'approvazione dell'Assemblea
dei Soci;
11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
12. La convocazione è fatta a mezzo di lettera consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza, in modo che tutti gli aventi diritto possano averne contezza in tempo utile. Solo ed esclusivamente in caso di urgenza motivata si potrà convocare il Consiglio direttivo in termini di tempo ridotti.
13. Nell'avviso di riunione del Consiglio Direttivo deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.
14. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo.
15. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, non sono considerati votanti gli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
16. Non possono essere discussi argomenti non iscritti all’ordine del giorno dei lavori, salvo che non ne sia dichiarata l’urgenza e la necessità della immediata trattazione della maggioranza dei consiglieri assegnati.
17. Il Consigliere che non intervenga a tre adunanze consecutive dei Consiglio Direttivo senza giustificato motivo sarà dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso che, contestualmente, provvede alla sua sostituzione, ove possibile.
Art. 10- Presidente
1. Il Presidente della Pro Loco viene eletto con scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.
2. Il Presidente nomina il Vice Presidente scelto fra i membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente della Pro Loco convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo
4. Il Presidente della Pro Loco ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo di cui fa parte. Può anche effettuare compromessi, transazioni e conciliazioni.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di sei mesi. Trascorsi i sei mesi di assenza o impedimento continuativo da parte del Presidente, il Vice Presidente dovrà obbligatoriamente convocare nel termine di sessanta giorni l'Assemblea ordinaria dei soci per il rinnovo del Presidente, che rimane in carica dal momento di elezione fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
6. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente dei Consiglio Direttivo più anziano di età.
7. Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ai componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 11 - Segretario - Tesoriere
1. Il Segretario, che assume anche la funzione di Tesoriere, viene nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo, nel corso della prima seduta utile.
2. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci, nel rispetto delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Segretario cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione e ne registra i movimenti contabili sul libro cassa per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del Presidente. Raccoglie, altresì, elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati.
4. Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Presidente e al Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di norma di tre membri effettivi.
2. I Revisori dovranno essere eletti dall'Assemblea con votazione segreta. Saranno eletti Revisori coloro che avranno ricevuto il maggior numero dei voti. A parità di voti, sarà eletto il più anziano.
3. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.
5. Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
6. I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione, secondo le competenze di cui ai commi precedenti.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti può chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
8. Degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell'apposito libro.
9. Il Presidente dei Revisori o un componente del Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Amministrazione
1. Le quote annuali dei Soci, i contributi della Regione, della Provincia o di altri Enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni derivanti alla Pro Loco, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati dall'art. 2 in base ai bilanci preventivi annuali.
2. L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.
3. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente presso istituti bancari o presso l'amministrazione postale, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati all'Associazione.
4. I documenti necessari per i prelevamenti devono essere firmati dal Presidente.
5 . Tutti i mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente.
6. L'esercizio finanziario dell'Associazione Pro Loco inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
7. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione.
8. Il bilancio preventivo con il programma delle attività programmate, che l'Associazione dei
Soci deve approvare, deve essere depositato presso la segreteria della Pro Loco, a disposizione dei Soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta assemblea.
9. Il bilancio di previsione con il programma delle attività programmate, devono essere inviato alla Provincia di Crotone entro il 28 Febbraio di ogni anno.
10. Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno insieme alla relazione delle attività svolte, unitamente al verbale di approvazione dell’Assemblea ed a quello dei Revisori dei Conti, deve essere trasmesso ogni anno, entro il 30 maggio alla Provincia di Crotone.
11. Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
12. E' fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.
13. E’ consentito il solo rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai componenti gli organi sociali nell’espletamento del proprio mandato o dai singoli soci appositamente delegati.
Art. 14 - Documentazione amministrativa
1. L’Associazione Pro-Loco deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:
a) libro dei soci;
b) libro inventario del patrimonio;
c) registro delle delibere dell’assemblea dei soci;
d) registro delle delibere del Consiglio Direttivo;
e) libro cassa;
f) registro cronologico e archivio della corrispondenza arrivo e in partenza.
2. Tutta la documentazione amministrativa della Pro Loco è sotto la responsabilità di custodia del Presidente e del Segretario. I registri vanno vidimati dal Presidente e timbrati con il sigillo
dell’Associazione in ogni loro pagina.
Art. 15 Personale
Al fine di perseguire le finalità previste dall’art. n.3, la Pro Loco: può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e di altre forme legali esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta;
Art. 16 - Vigilanza e Controlli
1. L'Associazione è sottoposta alla vigilanza da parte della Provincia di Crotone.
2. L'Associazione deve agevolare altresì la Provincia di Crotone nelle sue azioni di verifica della persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo provinciale delle Pro Loco.




Art. 17 - Modifiche statutarie
1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno due quinti dei Soci aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con almeno un terzo degli aventi diritto.
Art. 18 - Scioglimento e liquidazione
1. Lo scioglimento della Pro Loco deve essere proposto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
2. L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto.
3. Il verbale dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato, a cura del segretario verbalizzante, alla Provincia di Crotone.
4. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio è obbligatoriamente devoluto a favore dell’Amministrazione Comunale con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale come da legge 383/2000.
Art. 19 - Disposizioni finali
1. La Pro Loco dovrà trasmettere al Settore Turismo della Provincia di Crotone, di volta in volta, i verbali dell'Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli organi statutari e le deliberazioni del Consiglio Direttivo che riguardano l'eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle statutarie. Ove la Pro Loco aderisca all’UNPLI, copia dei verbali e delle variazioni di cui al presente articolo dovrà essere inviata al Comitato Provinciale UNPLI di appartenenza.
2. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa richiamo alle norme vigenti in materia.

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