STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE “PRO LOCO SCANDALE”
Art.
1
Nel
Comune di Scandale è costituita un’associazione denominata “PRO
LOCO SCANDALE” con sede in Scandale, Corso Umberto. Eventuali
variazioni della predetta sede così come l’istituzione di sedi
operative non comportano modifiche statutarie e possono essere
assunte con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art.
2
1.
La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche che
intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico,
culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del
Comune di Scandale e favorire il miglioramento della qualità della
vita dei suoi residenti.
2.
La Pro Loco Scandale non ha finalità di lucro ed i suoi Soci
operano a favore della medesima attraverso il concetto di
volontariato ispirato ai principi delle pari opportunità e del
rispettoso dei diritti inviolabili della persona. L’ordinamento
interno è ispirato a principi di eguaglianza e di democrazia ed
indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito
dell’attività di promozione ed utilità sociale, con divieto di
distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
3.
All'atto dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco della
Provincia di Crotone, la denominata "Pro Loco Scandale di
Scandale “ troverà riconoscimento, sostegno e tutela a norma di
legge.
4.
La Pro Loco può aderire all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco
d'Italia), attraverso i suoi organi periferici, nel rispetto dello
Statuto e delle normative UNPLI. Può inoltre consorziarsi con Enti,
altre Pro Loco ed altre realtà associative.
Art.
3- Finalità e Attività
1.
La Pro Loco Scandale ha per scopo il prevalente soddisfacimento
degli interessi turistici della collettività locale da realizzare in
armonia con quella svolta dagli organi turistici a livello comunale,
intercomunale, provinciale e regionale.
2.
In particolare, la Pro Loco, si propone di:
a)
svolgere iniziative rivolte a favorire la conoscenza e la
valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio
storico culturale, folkloristico e ambientale della località;
b)
svolgere attività ed iniziative di accoglienza ed intrattenimento
dei turisti finalizzate ad aumentare il livello della loro
soddisfazione ;
c)
svolgere iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico, verso
la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
d)
svolgere iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione
popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
e)
svolgere attività di assistenza ed informazione turistica;
f)
svolgere attività ricreative e di spettacolo teatrale/musicale che
coinvolgano gli Scandalesi.
g)
svolgere attività di socialità civica;
h)
realizzare manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un
effettivo richiamo turistico, anche d’intesa ed in collaborazione
con le Pro Loco facenti parte dello stesso sistema turistico;
i)
diventare parte attiva dell’eventuale sistema turistico locale
operante nel proprio territorio;
j)
istituire e/o gestire strutture a carattere museale, artistico,
turistico, culturale, sportivo e di raccolte documentali;
k)
istituire e/o gestire, previa convenzione con la Provincia, strutture
I.A.T;
l)
istituire e/o gestire, ovvero proporre l’istituzione di Corsi
professionali inerenti all’attività museale, l’attività
artigianale e quella turistica;
m)
collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla
conduzione dei servizi pubblici e privati d’interesse turistico;
n)
produrre e realizzare un periodico/ notiziario a carattere locale, di
prodotti radiofonici- televisivi e multimediali per lo sviluppo
dell’attività turistica;
o)
intervenire nella gestione ed organizzazione per conto d’enti
pubblici e privati che partecipano a borse e fiere del turismo;
p)
collaborare
con l’Ente Provinciale per il Turismo di Crotone / Assessorato per
il Turismo del Comune di Scandale alla propaganda intesa a diffondere
la conoscenza di Scandale ed a favorire il concorso dei forestieri;
q)
adempiere le funzioni che l ’Ente Provinciale per il Turismo di
Crotone o l’Assessorato per il Turismo del Comune di Scandale
vorranno demandare.
Art.
4 - Soci
1.
Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune, ed
altresì coloro che, nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 6,
pur non residenti, sono interessati alle finalità statuarie della
Pro Loco.
2.
I soci della Pro Loco di Scandale si distinguono in:
a)
Soci ordinari;
b)
Soci sostenitori;
c)
Soci benemeriti;
d)
Soci onorari;
Sono
soci ordinari coloro i quali versano la quota di iscrizione
annualmente stabilita dall'assemblea;
Sono
soci sostenitori coloro i quali oltre alla quota ordinaria, erogano
contribuzioni volontarie
straordinarie;
Sono
soci benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio
Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco;
Sono
soci onorari i soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per
particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.
3.
L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con
prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
Art.
5 – Diritti e obblighi dei soci
1.
Tutti i Soci, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento delle
quote sociali, hanno diritto di:
a)
voto per eleggere gli organi sociali, purché la qualità dei soci
sia posseduta da almeno un anno;
b)
essere eletti alle cariche sociali purché la qualità di soci sia
posseduta da almeno due anni;
c)
voto per l'approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei
Regolamenti purché la qualità dei soci sia posseduta da almeno un
anno;
d)
ricevere la tessera sociale;
e)
frequentare i locali di proprietà e/o di possesso dell'Associazione;
f)
ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
g)
ottenere tutte le facilitazioni che comporta la qualifica di Socio di
Pro Loco, in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla
Pro Loco stessa.
2.
I Soci hanno il dovere di:
a)
rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco;
b)
versare la quota sociale annuale entro la data annuale stabilita dal
Consiglio Direttivo;
c)
non operare in danno della Pro Loco, dell'immagine della stessa e
della località pertinente.
Art.
6 - Ammissione ed esclusione del socio
1.
L'iscrizione all’associazione è aperta a chiunque ne faccia
richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio
Direttivo, che si dovrà pronunciare sull'accoglimento o meno entro
il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento effettivo.
2.
Tale domanda vale come accettazione integrale dei contenuti del
presente Statuto e dei Regolamenti sociali.
3.
Il socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale
che, essendo destinata a finanziare l'attività dell'Associazione e
non avendo, pertanto, alcuna finalità speculativa, non è
trasmissibile a terzi e non è produttiva di alcun interesse o
rivalutabilità monetaria.
4.
Sono soci della Pro Loco tutti coloro che ne accettano, tramite la
domanda di iscrizione, lo Statuto ed i Regolamenti e sono, nel
contempo, in regola con i pagamenti sociali.
5.
Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l'importo stabilito per
la quota sociale al momento della presentazione della domanda di
iscrizione, tutti i soci devono effettuare il versamento entro la
data annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
6.
La qualità di socio si perde:
a)
per dimissioni, con decorrenza immediata, dal giorno stesso della
regolare acquisizione delle stesse, in forma scritta, da parte del
Consiglio Direttivo;
b)
per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il socio
sia venuto meno ai doveri sociali;
c)
per causa di morte;
d)
automaticamente, per morosità riguardante il pagamento della quota
sociale o di qualsiasi
altra
somma dovuta alla Pro Loco qualora, a seguito di specifica messa in
mora da parte del
Consiglio
Direttivo, entro i termini stabiliti dallo stesso, non sia stato
effettuato il versamento richiesto.
Art.
7 - Organi dell'Associazione
1.
Sono organi della Pro Loco Scandale di Scandale :
a)
l' Assemblea dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente
d)
il Collegio dei Revisori dei Conti
2.
Gli Organi di cui al punto1 lettere b) c) d) sono eletti
dall’Assemblea dei soci.
3.
Tutte le cariche all'interno dell'Associazione sono elettive e
gratuite, hanno una durata di quattro anni e sono rinnovabili.
Art.
8 - Assemblea dei Soci
1.
L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento
della quota sociale come previsto nel precedente articolo 5, punto 2
-b.
2.
Ciascun socio dispone di un solo voto. Può inoltre rappresentare un
altro solo socio per delega scritta.
3.
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, pertanto, le
decisioni adottate in tale ambito, in conformità alla legge ed al
presente Statuto, sono vincolanti per tutti i consociati.
4.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per
determinazione propria, o a seguito di previa deliberazione del
Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un
terzo dei soci, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al
voto.
5.
La convocazione, da inviare non meno di 10 giorni prima
dell'adunanza, con recapito postale ordinario al domicilio dei soci,
o mediante fax o posta elettronica, deve contenere l'ordine del
giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.
6.
Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato anche
il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi
non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.
7.
Della convocazione dell'assemblea, del suo ordine del giorno, della
data, ora e luogo fissati per la prima e seconda convocazione, deve
essere informata la Provincia di Crotone, ed inoltre, fornita idonea
pubblicità con affissione della convocazione nella sede della Pro
Loco ed altre forme di opportuna comunicazione, anche telematica.
8.
L'Assemblea detiene i poteri per conseguire gli scopi sociali, in
particolare:
a)
eleggere a scrutinio segreto il Presidente, i componenti del
Consiglio Direttivo, i componenti
del
Collegio dei Revisori dei Conti ;
b)
approvare il bilancio consuntivo e il programma delle attività
svolte;
c)
approvare il bilancio preventivo e il programma delle attività
previste ;
d)
deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto ed ai
Regolamento sociali;
e)
deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale
riservati alla sua competenza, dei
quali
prima della convocazione dell'Assemblea sia richiesta l'iscrizione
all'ordine del giorno da
parte
del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
9.
L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
10.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, per
l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del
bilancio consuntivo, nonché per l'elezione degli organi sociali.
11.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in
regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea
ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci
presenti e votanti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
12.
L'Assemblea straordinaria è convocata mediante avviso individuale
tramite fax, posta elettronica o raccomandata postale o a mano:
a)
dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b)
dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del
consiglio direttivo;
c)
a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci in
regola con le quote sociali;
d)
per le modifiche del presente Statuto e per lo scioglimento della Pro
Loco.
13.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due
terzi dei soci aventi diritto e presenti. Non sono considerati
votanti gli astenuti.
14.
Le risultanze delle assemblee ordinarie e straordinarie, vengono
trasmesse alla Provincia di Crotone.
15.
Una copia delle deliberazioni deve essere affissa presso la sede
stessa della Pro Loco, in modo ben visibile, con gli allegati che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, così come i bilanci
preventivi, consuntivi e qualsiasi altra forma dovuta di rendiconto.
16.
L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Qualora anche il Vice
Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono
svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
17.
Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere verbalizzate dal
Segretario e sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci.
18.
Nel verbale devono essere inserite, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni.
Art.
9 - Consiglio Direttivo
1.
Il Consiglio Direttivo della Pro Loco Scandale di Scandale è
composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri con voto
pieno deliberativo, compreso il Presidente, comunque in numero
dispari, che vengono eletti dall'Assemblea con votazione segreta.
Alle sedute del Consiglio può essere invitato, con parere
consultivo, il Sindaco del Comune.
2.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene stabilito dalla
Assemblea dei soci regolarmente costituita, che delibera il rinnovo
degli organi scaduti.
3.
Le schede di votazione possono indicare più nominativi, purché le
preferenze indicate non superino i 2/3 del numero dei componenti da
eleggere.
4.
I membri dei Consiglio Direttivo saranno dichiarati eletti secondo il
numero di preferenze ottenute nella votazione espressa dall’Assemblea
dei Soci. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
5.
I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
6.
Qualora, uno o più Consiglieri, dovessero decadere, per qualunque
motivo, dalla carica, si procederà alla sostituzione con il primo
dei non eletti ed a parità di voti si applicheranno le modalità
indicate dal 4' comma del presente articolo.
7.
I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell'avvenuta
surroga, disposta dal Consiglio Direttivo, fino alla scadenza
naturale del Consiglio stesso.
8.
Qualora non siano più disponibili persone aventi diritto per la
surroga, si procederà ad elezioni suppletive solo ed esclusivamente
per i componenti mancanti. Nel caso in cui vengano a mancare
contemporaneamente la metà più uno dei componenti, si dovrà
procedere obbligatoriamente al rinnovo dell’intero organo.
9.
Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni
dell'Assemblea ed orienta, in armonia con essa, l'attività
dell'Associazione.
10.
Esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla
competenza dell'Assemblea. In particolare:
a)
progetta e gestisce l’attività ordinaria e le iniziative
operative,
b)
predispone i Regolamenti sociali, riguardante disposizioni di
funzionamento ed
organizzazione
non contemplate nel presente Statuto e lo svolgimento dei servizi
dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei
Soci;
c)
delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione
dell'attività dell'Associazione nei
limiti
del presente statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci,
con particolare
riferimento
ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli delle
comunità vicine;
d)
formula proposte operative da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei
Soci;
e)
sottopone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo
all'approvazione dell'Assemblea
dei
Soci;
11.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vice
Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le
volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un
terzo dei suoi componenti.
12.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera consegnata a mano o a
mezzo posta o e-mail, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora
ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 5 giorni prima
dell'adunanza, in modo che tutti gli aventi diritto possano averne
contezza in tempo utile. Solo ed esclusivamente in caso di urgenza
motivata si potrà convocare il Consiglio direttivo in termini di
tempo ridotti.
13.
Nell'avviso di riunione del Consiglio Direttivo deve essere fissato
il giorno e l'ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno
di un'ora dopo di quella fissata per la prima.
14.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima
convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti
ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo.
15.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti,
non sono considerati votanti gli astenuti; a parità di voti prevale
il voto del Presidente.
16.
Non possono essere discussi argomenti non iscritti all’ordine del
giorno dei lavori, salvo che non ne sia dichiarata l’urgenza e la
necessità della immediata trattazione della maggioranza dei
consiglieri assegnati.
17.
Il Consigliere che non intervenga a tre adunanze consecutive dei
Consiglio Direttivo senza giustificato motivo sarà dichiarato
decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso che,
contestualmente, provvede alla sua sostituzione, ove possibile.
Art.
10- Presidente
1.
Il Presidente della Pro Loco viene eletto con scrutinio segreto
dall'Assemblea dei Soci; dura in carica 4 anni e può essere
riconfermato.
2.
Il Presidente nomina il Vice Presidente scelto fra i membri del
Consiglio Direttivo.
3.
Il Presidente della Pro Loco convoca e presiede l'Assemblea dei soci
ed il Consiglio Direttivo
4.
Il Presidente della Pro Loco ha la rappresentanza legale
dell'Associazione, è autorizzato a riscuotere da pubbliche
amministrazioni, da banche e da privati, rilasciandone quietanza
liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare
avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria su conforme
deliberazione del Consiglio Direttivo di cui fa parte. Può anche
effettuare compromessi, transazioni e conciliazioni.
5.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue
funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di sei
mesi. Trascorsi i sei mesi di assenza o impedimento continuativo da
parte del Presidente, il Vice Presidente dovrà obbligatoriamente
convocare nel termine di sessanta giorni l'Assemblea ordinaria dei
soci per il rinnovo del Presidente, che rimane in carica dal momento
di elezione fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
6.
Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni
del Presidente sono svolte dal componente dei Consiglio Direttivo più
anziano di età.
7.
Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per
speciali materie e funzioni ai componenti del Consiglio Direttivo.
Art.
11 - Segretario - Tesoriere
1.
Il Segretario, che assume anche la funzione di Tesoriere, viene
nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo, nel
corso della prima seduta utile.
2.
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea dei Soci, conserva l'archivio, gestisce la
corrispondenza, tiene il Registro dei Soci, nel rispetto delle
formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti.
3.
Il Segretario cura il regolare andamento amministrativo
dell'Associazione e ne registra i movimenti contabili sul libro cassa
per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato
del Presidente. Raccoglie, altresì, elementi per la formulazione dei
bilanci che saranno a sua cura compilati.
4.
Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende
conto direttamente al Presidente e al Consiglio Direttivo.
Art.
12 - Collegio dei Revisori dei Conti
1.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di norma di tre membri
effettivi.
2.
I Revisori dovranno essere eletti dall'Assemblea con votazione
segreta. Saranno eletti Revisori coloro che avranno ricevuto il
maggior numero dei voti. A parità di voti, sarà eletto il più
anziano.
3.
Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.
4.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione
dell'Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità
sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture a norma di legge.
5.
Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di
cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale
ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
6.
I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione,
secondo le competenze di cui ai commi precedenti.
7.
Il Collegio dei Revisori dei Conti può chiedere notizie
sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
8.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell'apposito
libro.
9.
Il Presidente dei Revisori o un componente del Collegio può
assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art.
13 - Amministrazione
1.
Le quote annuali dei Soci, i contributi della Regione, della
Provincia o di altri Enti pubblici o privati, le rendite
patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni derivanti
alla Pro Loco, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al
conseguimento degli scopi fissati dall'art. 2 in base ai bilanci
preventivi annuali.
2.
L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere
trascritto in apposito registro degli inventari.
3.
I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati
in conto corrente presso istituti bancari o presso l'amministrazione
postale, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati
all'Associazione.
4.
I documenti necessari per i prelevamenti devono essere firmati dal
Presidente.
5
. Tutti i mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente.
6.
L'esercizio finanziario dell'Associazione Pro Loco inizia con il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre.
7.
Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio
annuale di previsione.
8.
Il bilancio preventivo con il programma delle attività programmate,
che l'Associazione dei
Soci deve approvare, deve
essere depositato presso la segreteria della Pro Loco, a disposizione
dei Soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni prima della
data fissata per la riunione della suddetta assemblea.
9.
Il bilancio di previsione con il programma delle attività
programmate, devono essere inviato alla Provincia di Crotone entro il
28 Febbraio di ogni anno.
10.
Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di
ciascun anno insieme alla relazione delle attività svolte,
unitamente al verbale di approvazione dell’Assemblea ed a quello
dei Revisori dei Conti, deve essere trasmesso ogni anno, entro il
30 maggio alla Provincia di Crotone.
11.
Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente
reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente
previste.
12.
E' fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o
capitale.
13.
E’ consentito il solo rimborso delle spese sostenute dal Presidente
e dai componenti gli organi sociali nell’espletamento del proprio
mandato o dai singoli soci appositamente delegati.
Art.
14 - Documentazione amministrativa
1.
L’Associazione Pro-Loco deve istituire e tenere aggiornati i
seguenti libri e registri:
a)
libro dei soci;
b)
libro inventario del patrimonio;
c)
registro delle delibere dell’assemblea dei soci;
d)
registro delle delibere del Consiglio Direttivo;
e)
libro cassa;
f)
registro cronologico e archivio della corrispondenza arrivo e in
partenza.
2.
Tutta la documentazione amministrativa della Pro Loco è sotto la
responsabilità di custodia del Presidente e del Segretario. I
registri vanno vidimati dal Presidente e timbrati con il sigillo
dell’Associazione
in ogni loro pagina.
Art.
15 Personale
Al
fine di perseguire le finalità previste dall’art. n.3, la Pro
Loco: può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo e di altre forme legali esclusivamente
nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure a
qualificare o specializzare l'attività da essa svolta;
Art.
16 - Vigilanza e Controlli
1.
L'Associazione è sottoposta alla vigilanza da parte della Provincia
di Crotone.
2.
L'Associazione deve agevolare altresì la Provincia di Crotone nelle
sue azioni di verifica della persistenza dei requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo provinciale delle Pro Loco.
Art.
17 - Modifiche statutarie
1.
Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea
con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello
stesso o su richiesta di almeno due quinti dei Soci aventi diritto di
voto.
2.
L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto
di voto ed in seconda convocazione con almeno un terzo degli aventi
diritto.
Art.
18 - Scioglimento e liquidazione
1.
Lo scioglimento della Pro Loco deve essere proposto all'Assemblea dal
Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei
componenti.
2.
L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è validamente
costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza
dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto.
3.
Il verbale dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento
dell'Associazione deve essere inviato, a cura del segretario
verbalizzante, alla Provincia di Crotone.
4.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la
liquidazione, il patrimonio è obbligatoriamente devoluto a favore
dell’Amministrazione Comunale con vincolo di destinazione a fini di
utilità sociale come da legge 383/2000.
Art.
19 - Disposizioni finali
1.
La Pro Loco dovrà trasmettere al Settore Turismo della Provincia di
Crotone, di volta in volta, i verbali dell'Assemblea dei Soci
concernenti il rinnovo degli organi statutari e le deliberazioni del
Consiglio Direttivo che riguardano l'eventuale surroga di Consiglieri
decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi,
comprese quelle statutarie. Ove la Pro Loco aderisca all’UNPLI,
copia dei verbali e delle variazioni di cui al presente articolo
dovrà essere inviata al Comitato Provinciale UNPLI di appartenenza.
2.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa richiamo
alle norme vigenti in materia.
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